FAQ

GUIDA ALLE FAQs (DOMANDE FREQUENTI)

Qui di seguito si riportano alcune delle più comuni domande che ci vengono in genere rivolte in materia di Sorveglianza Sanitaria e tutela della Salute del Lavoratore.

Le risposte indicate non sono sempre da considerarsi esaustive. Per una migliore consulenza rispetto al Vs. caso specifico vi invitiamo a telefonarci oppure a scriverci.

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1Quando è necessario che una azienda nomini il Medico?

Ogniqualvolta vi sia anche un solo lavoratore (come definito dal D.Lgs. 81/08) esposto a rischi per l’attività che svolge.
I rischi sono quelli normati dal D.Lgs. 81/08 e succ. mod. e int., che devono essere valutati dal Datore di Lavoro in collaborazione con RSPP e lo stesso Medico Competente.
NON tutti i rischi comportano obbligatoriamente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. E’ necessario pertanto prima valutare bene i propri rischi.
Solo a titolo d’esempio è obbligatoria la sorveglianza sanitaria in caso di esposizione a movimentazione manuale carichi sopra certi indici, utilizzo del pc oltre le 20 ore settimanali, uso sostanze chimiche, rischio biologico infettivo, vibrazioni e rumore sopra il livello di azione definito dalla normativa, ecc.

2Quando devo sottoporre i lavoratori a visita medica?

I casi in cui vige l’obbligo di sottoporre a visita medica (DL 81/08 art. 41 comma 2) sono:

  • prima di adibire il soggetto a mansioni che lo espongano a rischi (anche in fase preassuntiva, su richiesta del Datore di Lavoro);
  • periodicamente secondo il protocollo sanitario redatto dal Medico;
  • su richiesta del lavoratore in caso di insorgenza di disturbi correlati all’attività lavorativa, dopo valutazione del Medico;
  • in occasione di cambio di mansione;
  •  all’atto della cessazione del rapporto di lavoro se c’è esposizione a rischio chimico rilevante o sostanze cancerogene;
  • al rientro dopo 60 gg di assenza per motivi di salute
  • al rientro per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia (Circ. Min. Sal. 29/04/2020)

3Ho un collaboratore con partita iva, devo farlo visitare?

No, sono esclusi dalla sorveglianza i collaboratori autonomi con P. IVA  (se senza lavoratori alle loro dipendenze), così come i collaboratori familiari ex art.230 bis c.c. Questi soggetti hanno comunque la facoltà di beneficiare, a loro richiesta e con spese a loro carico, della sorveglianza sanitaria.

4 I soci lavoratori sono obbligati a sottoporsi a sorveglianza sanitaria?

Sì, in base alla mansione che svolgono sono sottoposti a visita medica tutti i soci o associati in partecipazione che siano operativi. Sono esclusi dalla sorveglianza sanitaria i soci di capitale i quali non partecipassero all’attività.

5E’ possibile richiedere revisione del giudizio d'idoneità espresso dal Medico Competente ad organi esterni?

Sì, sia per l’azienda che per il lavoratore é ammesso ricorso avverso al giudizio di idoneità presentando domanda al servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della ATS territorialmente competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso. Fino all’eventuale revoca o modifica espressa dal servizio PSAL, il giudizio del Medico Competente mantiene la sua validità.

6Quando una lavoratrice in gravidanza non può continuare a lavorare?

Deve essere valutata la mansione della lavoratrice. Per alcune mansioni che prevedono rischi quali ad esempio il sollevamento dei carichi, la stazione eretta prolungata, il turno notturno, la lavoratrice che non può essere cambiata di mansione deve restare a casa in maternità anticipata (L. 151/01)

7Posso nominare qualsiasi medico per la mia azienda?

No. Per svolgere le funzioni di Medico Competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli: specializzazione in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; docenza in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all’articolo 55 del DL 277/91. Il Medico deve essere iscritto nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute reperibile on-line