Ogniqualvolta vi sia anche un solo lavoratore (come definito dal D.Lgs. 81/08) esposto a rischi per l’attività che svolge.
I rischi sono quelli normati dal D.Lgs. 81/08 e succ. mod. e int., che devono essere valutati dal Datore di Lavoro in collaborazione con RSPP e lo stesso Medico Competente.
NON tutti i rischi comportano obbligatoriamente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. E’ necessario pertanto prima valutare bene i propri rischi.
Solo a titolo d’esempio è obbligatoria la sorveglianza sanitaria in caso di esposizione a movimentazione manuale carichi sopra certi indici, utilizzo del pc oltre le 20 ore settimanali, uso sostanze chimiche, rischio biologico infettivo, vibrazioni e rumore sopra il livello di azione definito dalla normativa, ecc.
I casi in cui vige l’obbligo di sottoporre a visita medica (DL 81/08 art. 41 comma 2) sono:
No, sono esclusi dalla sorveglianza i collaboratori autonomi con P. IVA (se senza lavoratori alle loro dipendenze), così come i collaboratori familiari ex art.230 bis c.c. Questi soggetti hanno comunque la facoltà di beneficiare, a loro richiesta e con spese a loro carico, della sorveglianza sanitaria.
Sì, in base alla mansione che svolgono sono sottoposti a visita medica tutti i soci o associati in partecipazione che siano operativi. Sono esclusi dalla sorveglianza sanitaria i soci di capitale i quali non partecipassero all’attività.
Sì, sia per l’azienda che per il lavoratore é ammesso ricorso avverso al giudizio di idoneità presentando domanda al servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della ATS territorialmente competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso. Fino all’eventuale revoca o modifica espressa dal servizio PSAL, il giudizio del Medico Competente mantiene la sua validità.
Deve essere valutata la mansione della lavoratrice. Per alcune mansioni che prevedono rischi quali ad esempio il sollevamento dei carichi, la stazione eretta prolungata, il turno notturno, la lavoratrice che non può essere cambiata di mansione deve restare a casa in maternità anticipata (L. 151/01)
No. Per svolgere le funzioni di Medico Competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli: specializzazione in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; docenza in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all’articolo 55 del DL 277/91. Il Medico deve essere iscritto nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute reperibile on-line